Le leggi antiebraiche
di Michele Sarfatti
Immagine 1: Dalle leggi antiebraiche alla Shoah, SKIRA, 2004 – regio Decreto Legge n. 1728 del 17 novembre 1938, prima pagina e pagina con le firme autografe di Mussolini e del re Vittorio Emanuele III. ACS Raccolta Leggi e decreti.
Immagini 2 e 3: Nel numero del 20 novembre 1938 della rivista “La difesa della razza” viene pubblicata la vignetta che illustra tutte le cose che non saranno più possibili per gli ebrei dopo l’approvazione del gruppo di leggi definite “Leggi razziali”.
“La Difesa della Razza” era una rivista quindicinale di regime diretta da Telesio Interlandi, fondata nel 1938 in concomitanza con la promulgazione delle leggi razziali per condizionare l’opinione pubblica diffondendo le ragioni del razzismo italiano.
La data di copertina riporta Anno II numero II dell’anno XVII (durante il fascismo la data veniva calcolata a partire dal 28 di ottobre del 1922, giorno della Marcia su Roma). Nell’immagine “I romani sconfiggono gli israeliti” particolare dai bassorilievi della Colonna Traiana elaborato evidenziando la prostrazione del giudeo sopraffatto.
“Difesa della Razza: Scienza, Documentazione, Polemica, Questionario, November 20, 1938” (1938). La Difesa Della Razza. 8. https://digitalcommons.usf.edu/razza/8
Il regime fascista sviluppò la persecuzione antiebraica dall’estate 1938 fino alla Liberazione. La persecuzione si sviluppò in due fasi, separate dal periodo dei “quarantacinque giorni” tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943. La prima fase (1938-1943), della “persecuzione dei diritti” fu caratterizzata dalla propaganda antisemita e dall’emanazione di una dura legislazione antiebraica; la seconda fase della “persecuzione delle vite” fu imperniata sulla collaborazione con l’occupante nazista e la sua politica di sterminio.
Il 14 luglio del 1938, all’avvio della prima fase, furono diffusi i testi Manifesto fascista della razza, concernente le premesse e i caratteri del razzismo, seguì poi la Dichiarazione sulla razza, approvata dal Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938 che preannunciava l’insieme della legislazione.
La legislazione conteneva la definizione di “appartenente alla razza ebraica” che era imperniata sul razzismo biologico, cioè sulle “appartenenze razziali” di genitori e nonni. Ciò determinò l’assoggettamento alla persecuzione anche di persone che non partecipavano alla vita religiosa ebraica e che talora professavano una fede cristiana.
Governo e singoli Ministeri emanarono innumerevoli divieti, aventi per oggetto tutti gli aspetti della vita: gli ebrei furono espulsi dalla scuola pubblica, dagli impieghi pubblici, dall’esercito, in misura progressiva dal lavoro privato, dalla cultura, dallo spettacolo, dallo sport, dalle associazioni ricreative, ecc. Furono vietati i matrimoni “razzialmente misti”.
Il regime intendeva eliminare progressivamente gli ebrei, stranieri e italiani, dal territorio e dalla società italiana. Per gli stranieri furono stabiliti dapprima divieti di ingresso ed espulsioni, e poi l’internamento di quelli rimasti nella penisola. Col tempo la persecuzione fu aggravata con le misure dell’internamento degli ebrei giudicati maggiormente pericolosi (primavera 1940), del lavoro obbligatorio (maggio 1942), dell’istituzione di campi di internamento e lavoro obbligatorio (giugno 1943). L’intensificarsi della politica antisemita nazionale e poi lo scoppio della guerra ostacolarono sempre la partenza dall’Italia anche per coloro che volevano emigrare. In termini complessivi, il fascismo voleva trasformare l’Italia in uno Stato formalmente e profondamente razzista e antisemita.
Si può stimare che coloro che furono assoggettati alla persecuzione siano stati circa 51.100; di essi, 46.656 erano di religione o identità ebraica e circa 4.500 no, in vasta maggioranza cattolici. Circa 41.300 erano cittadini italiani e circa 9.800 stranieri.
Il trattamento degli ebrei stranieri
Passaporto Tedesco di Enzo Arian con il timbro J (Jude). CDEC Archivio storico, fondo Arian Levi, f. 2
Nella seconda metà degli Anni Trenta del Novecento, molti governi europei introdussero misure discriminatorie per i cittadini ebrei disponendo fra l’altro l’espulsione parziale o totale degli ebrei stranieri e revocando totalmente o parzialmente le cittadinanze concesse negli ultimi anni o decenni.
All’inizio del settembre 1938 Mussolini emanò un decreto legge che disponeva l’espulsione di tutti coloro la cui residenza nella penisola era iniziata dopo il 1918 e ordinava la revoca delle cittadinanze italiane concesse dopo quell’anno. Fu un provvedimento molto drastico, anche se un decreto legge di due mesi dopo esentò dall’espulsione le persone con oltre 65 anni o con coniuge italiano. Gli ebrei espulsi dovevano lasciare la penisola entro il 12 marzo 1939; molti però non ne avevano le possibilità economiche, altri non non riuscirono ad ottenere visti di ingresso in altri Paesi.
Nel frattempo la spirale antisemita nel continente aveva provocato nuove ondate di fuga e aumentato il fenomeno dei passaggi clandestini della frontiera. Si stima che, tra il 1938 e l’ingresso dell’Italia in guerra nel 1940, le uscite di ebrei stranieri dalla penisola siano state circa 10-11.000, a fronte di circa 5-6.000 ingressi, e che nel giugno 1940 nella penisola vi fossero 2.000 ebrei stranieri autorizzati a risiedere e 3.500-4.000 non autorizzati. Questi ultimi furono progressivamente internati, in località abbastanza isolate o in campi di internamento, il principale dei quali fu aperto a Ferramonti in Calabria. L’internamento era comunque una forma di prigionia: aveva carattere persecutorio, ma era privo di violenze antisemite.
Nei tre anni seguenti, mentre era in vigore un rigido blocco degli ingressi nella penisola, che nella zona di Fiume (confinante con il nuovo Stato croato) si concretizzò in centinaia di respingimenti alla frontiera o espulsioni di clandestini, il governo trasferì in Italia oltre 4.000 ebrei da altri territori sotto controllo italiano (Dalmazia, Rodi e Libia). A seguito di ciò e di alcune centinaia di partenze, nella primavera 1943 nella penisola vi erano in complesso circa 9.000 ebrei stranieri, 6.386 dei quali erano internati. L’espulsione, anche se non attuata, comportava la perdita del permesso di lavorare anche nelle attività ancora consentite agli ebrei italiani. Coloro che non riuscirono a lasciare la penisola entro il 12 marzo 1939 e che non riuscirono a trovare un lavoro clandestino, precipitarono nella miseria.
Dopo l’8 settembre 1943, arresti e deportazioni colpirono gli ebrei stranieri in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli ebrei italiani; inferiori le reti solidali e di soccorso che potevano scattare per chi da sempre viveva in Italia.
Gli ebrei “discriminati”
La “discriminazione” era un aspetto della normativa antiebraica regolato dagli articoli 14-16 del regio decreto legge 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. Il termine “discriminazione” non era contenuto nel testo della legge, ma fu utilizzato in riferimento alla possibile esenzione di alcuni perseguitati da un numero limitato di divieti e obblighi; era di fatto una “discriminazione rispetto agli altri perseguitati”. Essa poteva essere concessa a famiglie un cui componente fosse caduto nella prima guerra mondiale o in altre guerre, o per azioni fasciste, o avesse particolari “benemerenze” di ordine militare (volontario, ferito, decorato), politico (iscrizione al Partito fascista prima del 1923 o nel secondo semestre 1924), o di carattere “eccezionale”. La sua concessione spettava allo Stato, che poteva estenderla ai famigliari in vita, fino al secondo grado. Essa consentiva ai perseguitati – che comunque restavano tali – di mantenere tutti i beni immobili, di conservare il ruolo di dirigente industriale, di esercitare -molto parzialmente- una libera professione, e l’esenzione da alcuni piccoli divieti: in sostanza attutiva l’impatto della persecuzione su alcuni ebrei. In conclusione, la “discriminazione” non escluse nessuno dalla persecuzione e non contraddisse l’impianto razzistico biologico della legislazione; tuttavia molti ebrei la richiesero, perché videro in essa una possibilità di migliorare la loro situazione quotidiana e un richiamo al loro stato precedente.
La persecuzione antiebraica nella scuola
Il primo libro del Fascista, copertina e alcune pagine interne. Mondadori, Milano, 1939. Firenze archivio privato.
La persecuzione antiebraica nella scuola ebbe un carattere più totalitario che in altri ambiti.
Il 2 settembre 1938 il Consiglio dei ministri emanò due decreti legge sull’istruzione:
- Il decreto 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, riguardò solo le persone con entrambi i genitori “di razza ebraica” e dispose tra l’altro l’espulsione dal 16 ottobre degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, università comprese; l’esclusione immediata degli studenti dalle scuole elementari e medie; il divieto di nuove iscrizioni alle università pur con la possibilità di alcune prosecuzioni.
- Il decreto 1630 Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica, introdusse la possibilità di istituire “speciali sezioni di scuola elementare” nelle scuole pubbliche laddove vi fossero almeno 10 iscritti o scuole elementari organizzate e finanziate dalle Comunità israelitiche.
Il 10 novembre 1938 il Consiglio dei ministri varò altri due decreti legge.
Il decreto 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, stabilì che dovevano essere classificati “di razza ebraica”, oltre ai figli di due genitori “di razza ebraica”, anche una parte dei figli di unioni “razzialmente miste”.
Il decreto 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana, riepilogò, modificò e ampliò la normativa persecutoria sull’istruzione, che prevedeva:
- L’esclusione degli studenti dalle scuole elementari e medie frequentate da alunni “di razza ariana” anche se era loro consentito di frequentare le scuole elementari e medie di enti cattolici, se battezzati, o quelle elementari e ora anche medie per soli ebrei eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche, o le “speciali sezioni di scuola elementare”;
- l’esclusione degli studenti dalle università; con possibilità di prosecuzione per alcuni già iscritti;
- l’esclusione degli insegnanti dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; a eccezione delle scuole eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche e delle “speciali sezioni di scuola elementare”;
- l’esclusione dal 14 dicembre del personale impiegato nelle scuole, negli uffici del ministero, negli enti da questo sostenuti o sorvegliati ecc.; ad eccezione del personale delle scuole elementari e medie per ebrei;
- il divieto di adozione nelle scuole medie, tranne quelle per ebrei, dei libri di testo scritti, commentati o riveduti, da autori “di razza ebraica”, anche se in collaborazione con autori “di razza ariana”.
Nei mesi seguenti la persecuzione fu intensificata con disposizioni di carattere amministrativo: fu disposto che gli esami degli studenti “di razza ebraica” fossero effettuati separatamente e dopo quelli degli studenti “di razza ariana”; fu deciso che le “speciali sezioni di scuola elementare” venissero allestite in locali totalmente separati o almeno con ingresso e in aule distinti dalle altre sezioni; fu vietata l’esposizione e l’utilizzo nelle scuole delle carte geografiche e storiche di autori “di razza ebraica; fu stabilito che nei libri di testo di autori “di razza ariana” erano “consentite le citazioni ed ammessi, in genere, i riferimenti al pensiero di autori di razza ebraica, sia italiani che stranieri – beninteso con la più assoluta parsimonia – solo se si tratti di autori morti non oltre la metà dello scorso secolo”.
Il trattamento dei “misti”
Dalle leggi antiebraiche alla Shoah, SKIRA, 2004 – Tavole genealogiche per la definizione razziale di “appartenenza alla razza ebraica” o “ariana”, elaborate da Demorazza, settembre 1938. ACS, MI, DGDR, b.1.
Il regime fascista decretò che le persone erano di “razza ebraica” o di “razza ariana”. Per stabilire la classificazione dei singoli cittadini applicò il principio del “razzismo biologico” enunciato nel documento Il fascismo e i problemi della razza reso noto nel luglio del 1938. In base ad esso furono classificate “di razza ebraica” e assoggettate alla persecuzione le persone i cui genitori (o meglio i cui nonni, o bisnonni, e così via, sin dove esistevano attestazioni anagrafiche) erano tutti “di razza ebraica”; vennero classificate “di razza ariana” ed escluse dalla persecuzione quelle che avevano ascendenti tutti “ariani”. La religione professata dal singolo non poteva modificare la “razza” trasmessagli “biologicamente”. Quando non era possibile accertare i genitori di un progenitore remoto, si considerò che questi era “di razza ebraica” o “di razza ariana” a seconda che fosse di religione ebraica o cristiana. L’applicazione del principio biologico comportò che tra le vittime dell’antisemitismo fascista vi furono persone di discendenza ebraica ma di religione o identità non ebraica, spesso cattoliche.
Per la classificazione delle persone nate da unioni “razzialmente miste” il fascismo italiano ideò delle soluzioni complesse, che vengono qui schematizzate facendo riferimento ai loro quattro nonni:
- il discendente da 3 nonni “di razza ebraica” fu classificato sempre “di razza ebraica” I
- il discendente da 2 nonni “di razza ebraica” fu classificato “di razza ariana” qualora egli e almeno un suo genitore “misto” appartenessero ufficialmente a una religione non ebraica (in sostanza: qualora fossero battezzati) prima dell’1 ottobre 1938 e a condizione che non avessero compiuto una delle “manifestazioni di ebraismo” stabilite dalla normativa e dalla prassi persecutoria
- il discendente da 1 nonno “di razza ebraica” nato dopo l’1 ottobre 1938 poteva essere ebreo o ariano a seconda che il genitore “misto” appartenesse ad altra religione secondo i criteri del punto precedente.
Il governo agì per ridurre progressivamente le nascite da unioni “razzialmente miste”: nel novembre 1938 vietò ai Comuni di celebrare nuovi matrimoni “misti”, nonché di registrare quelli celebrati solo con rito cattolico; nell’ottobre 1942 decise di punire le convivenze di tale tipo. Dal 1938 al 1943 i “misti” classificati “di razza ariana” furono trattati come gli altri “ariani”. La Repubblica Sociale Italiana revocò tale condizione: l’ordine di arresto delle persone “di razza ebraica” del 30 novembre 1943 stabilì anche: “Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia”.
Arresti e deportazioni, 1943-1945
Dalle leggi antiebraiche alla Shoah, SKIRA, 2004 – Registro del carcere di San Vittore di Milano alla data del 9 maggio 1944. Museo del Risorgimento – Museo di storia contemporanea, Archivio storico.
L’8 settembre 1943 la radio italiana annunciò la firma dell’armistizio con gli Alleati. La penisola si trovò rapidamente divisa in due. All’inizio di ottobre, a nord della linea del fronte vi erano l’alleato-occupante tedesco e il nuovo Stato fascista antisemita Repubblica Sociale Italiana. Ebbe inizio il periodo della “persecuzione delle vite” degli ebrei.
Le azioni antiebraiche tedesche iniziarono subito; ben presto arresti e deportazione divennero di competenza esclusiva, come nel resto d’Europa, di una sezione specializzata della polizia nazista, dislocata in Italia. Nelle province direttamente annesse alla Germania – l’Alpenvorland (province di Bolzano, Trento e Belluno) e l’Adriatisches Kustenland (province di Gorizia, Trieste e Udine) – furono attuati da una struttura di polizia autonoma dalla precedente. Gli elenchi delle vittime erano quelli approntati dagli uffici italiani dal 1938. La prima retata “regolare” fu effettuata sabato 16 ottobre a Roma.
Il 14 novembre 1943 il ‘nuovo’ Partito Fascista Repubblicano della Repubblica Sociale Italiana approvò un manifesto programmatico il cui punto 7 stabiliva: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”. Si trattava di una dichiarazione di carattere politico-ideologico; la normativa successivamente emanata stabilì il loro trattamento materiale, ma non revocò formalmente la loro cittadinanza. Il 30 novembre il ministro dell’Interno diramò l’ordine di polizia n. 5, che disponeva l’arresto di “tutti gli ebrei, […] a qualunque nazionalità appartengano” e il loro internamento “in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati”. Dall’1 dicembre i capi delle province (così ora erano denominati i prefetti) cominciarono ad allestire i campi di internamento provinciali e i questori iniziarono a organizzare ed effettuare gli arresti. Per la loro attuazione non fu istituita una sezione specializzata della polizia. Da quel momento, gli arresti furono attuati perlopiù da italiani.
A Fossoli di Carpi, in provincia di Modena fu aperto un campo di transito; nel febbraio-marzo 1944 esso fu preso in gestione dalla polizia tedesca, divenendo campo di internamento e transito. In agosto venne trasferito più a nord, nella frazione Gries di Bolzano poiché gli alleati stavano arrivando da sud.
Nell’area nord-orientale gli ebrei furono sempre arrestati dalla polizia tedesca e vennero concentrati a Trieste, dapprima nel carcere del Coroneo e poi nel campo della Risiera di San Sabba. Pochi arrestati furono uccisi in Italia, quasi tutti furono uccisi ad Auschwitz-Birkenau. I convogli di deportazione furono sempre organizzati dalla polizia tedesca, con partenza dalle città degli arresti e poi dai campi di transito. I deportati furono destinati perlopiù ad Auschwitz-Birkenau ma varie centinaia di essi, aventi nazionalità inglese o di altro Stato nemico o neutrale, vennero destinati a Bergen Belsen.