EGELI: il lato patrimoniale delle leggi razziali
di Carla Cioglia
Modulo dell’EGELI con quote consentite e quote eccedenti delle proprietà immobiliari di Eugenio Colorni. Archivio Storico Intesa Sanpaolo.
L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare
Le leggi antiebraiche del 1938 colpirono i diritti civili, lavorativi ed economici, introducendo una definizione giuridica dell’identità ebraica e allontanando gli ebrei dalla vita pubblica, dall’istruzione e dai lavori nello Stato, nelle Forze armate e nelle professioni liberali. Inoltre, la normativa attaccò duramente la proprietà privata: gli ebrei non potevano gestire imprese di rilevanza nazionale e con più di cento dipendenti, né possedere immobili e terreni oltre un determinato valore catastale. Tutte le proprietà che lo superavano dovevano essere denunciate e venivano suddivise in una quota consentita, minoritaria, e in una quota eccedente, incamerata dallo Stato. Nel febbraio 1939 venne costituito l’EGELI (Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare) con il compito di espropriare, gestire e vendere i beni immobiliari sottratti. Soltanto coloro che ottenevano i provvedimenti di discriminazione, con meriti particolari nei confronti del fascismo o significativi riconoscimenti ricevuti nelle guerre fasciste o nella Prima guerra mondiale, potevano esserne esentati.
L’effettiva gestione degli immobili e dei terreni espropriati fu affidata dall’EGELI a una rete di istituti di credito fondiario sul territorio e, in Lombardia, fu scelto il Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Gli istituti delegati dovevano occuparsi della burocrazia della presa in carico dei beni e gestire affitti e manutenzioni, con l’obiettivo di venderli il prima possibile. Le proprietà immobiliari ebraiche facevano gola a molti bravi cittadini, come testimoniano le lettere d’interesse, le offerte al ribasso e le proteste per affidamenti poco chiari, conservate negli archivi degli istituti di credito che raccolgono la documentazione dell’attività svolta per l’EGELI. Complici le lentezze burocratiche e le resistenze dei proprietari, le effettive vendite riguardarono una minoranza degli immobili incamerati, anche a causa dell’entrata in guerra del paese.
Dopo l’8 settembre 1943, con l’occupazione nazista e la Repubblica sociale italiana, iniziarono le stragi, gli arresti e le deportazioni. Il ministro Buffarini Guidi, nell’ordinanza del 30 novembre 1943 – che dichiarava gli ebrei “nemici dello Stato” e ne prevedeva “l’arresto e la deportazione in campi di concentramento” – sottolineava la necessità di sequestrare tutti i beni di loro proprietà, come ribadito da Mussolini stesso in un decreto di inizio gennaio 1944. Non solo stabili interi, ma oggetti d’uso quotidiano, effetti personali, gioielli, arredi, libri, opere d’arte, azioni, conti correnti, libretti di risparmio, pensioni, diritti d’autore delle opere pubblicate: qualsiasi tipologia di bene, indipendentemente dal valore, doveva essere confiscata o sequestrata dalle autorità.
1) Verbale di esproprio dei beni di Lea Behar, 26 ottobre 1944. Archivio Storico Intesa Sanpaolo.
2) Richiesta per la restituzione dei beni di Guido Cases, 29 novembre 1947. Archivio Storico Intesa Sanpaolo.
3) Richiesta per la restituzione dei beni di leo Goldschmied, 13 luglio 1945. Archivio Storico Intesa Sanpaolo.
I beni sottratti venivano periziati e descritti in lunghi e dettagliati elenchi, pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale della RSI: vere e proprie radiografie delle case e delle cose dei perseguitati. Le abitazioni erano rioccupate velocemente e, in molti casi, gli oggetti venivano lasciati al loro interno, in balia di chiunque; gli arredi o gli oggetti più preziosi andavano ad arredare i comandi militari e le sedi delle autorità tedesche e fasciste, oppure, trasferiti in magazzini come quello del Monte di Pietà di Milano, venivano regalati o venduti a chi, con le giuste raccomandazioni, ne faceva richiesta.
Nei territori del Regno d’Italia liberato, la cancellazione dei provvedimenti avvenne già nel 1944 con la pubblicazione dei decreti luogotenenziali, ma nella nostra regione le restituzioni poterono iniziare solo dopo il 25 aprile. L’iter della restituzione fu regolato per legge con cieca burocrazia e i proprietari dovettero sottostare a procedimenti complessi e talvolta anche costosi: ad esempio, la necessità, per i parenti delle vittime della Shoah, di farsi riconoscere ufficialmente dai tribunali come curatori dei beni dei deportati. E, soprattutto, il decreto luogotenenziale del 5 maggio 1946 per la rivendicazione dei beni impose ai proprietari il pagamento delle spese di gestione dei beni a loro sottratti. In Lombardia, dall’analisi delle carte, vi fu chi sottostò a pagare quanto richiesto per tornare a una vita normale, ma non mancarono opposizioni contro l’assurdità di far pagare ai perseguitati i costi delle persecuzioni subite. Molti furono i beni sottratti, dispersi, danneggiati, mai restituiti, al contrario degli immobili e dei terreni espropriati e venduti nella nostra regione, tutti restituiti.
La persecuzione patrimoniale può essere approfondita attraverso le numerose fonti documentarie conservate presso gli Archivi di Stato, a Milano fondamentale il Fondo della Prefettura, presso l’Archivio Centrale dello Stato, che conserva quanto resta dell’archivio dell’EGELI e presso gli istituti bancari. In Lombardia, in particolare, l’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo conserva preziose testimonianze documentarie dell’attività svolta dal Credito fondiario della Cariplo e dal Monte di Pietà di Milano a supporto dell’EGELI. Imprescindibile è il confronto con le fonti dell’Archivio storico della Fondazione CDEC – Centro di documentazione ebraica contemporanea.